sabato 7 febbraio 2009

= REPRIMIMI STOCAZZO =

Premesso ke questo spazio non fa paura a nessuno, 7 visite al giorno quando va bene e nessun contenuto riottoso.
Il 5 febbraio è stato approvato articolo 50 - bis "Repressione di attività di apologia o istigazione a delinquere compiuta a mezzo internet" ke prevede la kiusura entro 24 ore da parte del server dello spazio incriminato qualora ki scrive dovesse ad esempio invitare a disobbedire ad una legge ke ritiene ingiusta, o se ad esempio dovesse istigare a riprendersi un Centro Sociale ke è stato portato via ai legittimi usufruittori.
Bene, la libertà di pensiero fa sempre più paura. Quale sarà il prossimo passo?
Vietare le canzoni?
Le scritte sulle magliette?
Togliere la libertà di parola?
Criptare le email?

In attesa della prima azione ke darà fuoco alle polveri invito tutti a:
- pubblicare un atto di disobbedienza all'articolo 50 - bis
- aprire numerosi blog incitanti atti di dosobbedienza (disorientiamoli! colpire uno è più facile ke colpire 1.000.000)
- creare spazi su facebook (uno dei maggiori incriminati definiti dal ministro firmatario della legge Don D'Alia un social network ke si sta rendendo complice di ogni genere di nefandezza, cavaldando per motivi pubblicitari i più beceri istinti emulativi) gruppi disobbedienti anti D'alia
- mandare al caro D'alia emails dalia_g@posta.senato.it con l'indirizzo del proprio blog\spazio\gruppi di facebook ke secondo la sua logica sarebbero da reprimere (per non dire sopprimere)


DISOBBEDIRE ED INNEGGIARE
DISOBBEDIRE ED INNEGGIARE
DISOBBEDIRE ED INNEGGIARE
DISOBBEDIRE ED INNEGGIARE
DISOBBEDIRE ED INNEGGIARE
DISOBBEDIRE ED INNEGGIARE
DISOBBEDIRE ED INNEGGIARE
DISOBBEDIRE ED INNEGGIARE

Sotto il testo di legge Articolo 50 - bis
1. Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, il Ministro dell'interno, in seguito a comunicazione dell'autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l'interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine.2. Il Ministro dell'interno si avvale, per gli accertamenti finalizzati all'adozione del decreto di cui al comma 1, della polizia postale e delle comunicazioni. Avverso il provvedimento di interruzione è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.3.I fornitori dei servizi di connettività alla rete internet, per l'effetto del decreto di cui al comma 1, devono provvedere ad eseguire l'attività di filtraggio imposta entro il termine di 24 ore. La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, alla cui irrogazione provvede il Ministro dell'interno con proprio provvedimento.4. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con quello della pubblica amministrazione e innovazione, individua e definisce i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio di cui al comma 1, con le relative soluzioni tecnologiche.5. Al quarto comma dell'articolo 266 del codice penale, il numero 1) è così sostituito: "col mezzo della stampa, in via telematica sulla rete internet, o con altro mezzo di propaganda".

un approfondimento qua:
http://punto-informatico.it/servizi/ps.asp?i=2543670

postumo:
creato il gruppo su facebook

QUELLI CHE VOGLIONO DISOBBEDIRE ED INNEGGIARE CONTRO D'ALIA E LA SUA LEGGE

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